COVID-19: LE MISURE PER IL COMUNE DI RAVENNA

Si stanno accumulando voci incontrollate e si diffondono informazioni scorrette che non aiutano in un momento già di per sé difficile. Invitiamo a fare riferimento unicamente alle notizie fornite dalle istituzioni attraverso i canali ufficiali. Il confine tra le chiacchiere prive di fondamento condivise in un gruppo WhatsApp e la propalazione di fake news si è fatto labile e può causare danni. Come Ravenna in Comune diamo un contributo riportando di seguito tutte le informative pervenute nella giornata di ieri dal Governo Nazionale, dall’Amministrazione Regionale, dall’Amministrazione Comunale e dall’Ausl Romagna riferite al nostro Comune.

Tutto andrà bene.

#MassimoManzoli #RavennaInComune #Ravenna #coronavirus

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Non si applica a Ravenna tranne per:

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Art. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attivita’ di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

d) e’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attivita’ di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

f) e’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita’ per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’;

n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’ ai fini delle relative valutazioni;

p) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta’ vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi’ le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale della sanita’ e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non siapossibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita’, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) e’ raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita’ ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita’ svolte all’aperto, purche’ svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita’ alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita’ di trasmissione dei dati ai servizi di sanita’ pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita’ pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita’ e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu’ possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita’ e le finalita’ al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanita’ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e’ assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita’ di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita’ pubblica e’ stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanita’ pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche’ degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessita’ di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria e’ indispensabile informare sul significato, le modalita’ e le finalita’ dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita’ di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

Art. 4 Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonche’ monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piu’ rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere b, q, e s del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia Romagna a partire dalla data del 9 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;

2. Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri sociooccupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità

3. Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco:
96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing)gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

 

COMUNE DI RAVENNA 8 marzo 2020

In ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, da domani cambiano orari e modalità per l’accesso del pubblico agli uffici comunali (alcune modifiche erano già entrate in vigore nei giorni scorsi ma le si riportano nuovamente per completezza d’informazione): elenco delle variazioni

AUSL DELLA ROMAGNA 8 marzo 2020

In relazione al rapido evolvervi del quadro epidemiologico del nuovo Coronavirus e al fine di poter rispettare le misure ministeriali per contenerne il diffondersi, si  informa la cittadinanza delle seguenti misure.

Da lunedì 9 marzo, l’attività delle Commissioni medico legali operanti nell’intero territorio aziendale subirà le seguenti modifiche.

L’attività delle Commissioni patenti sarà limitata alle persone che hanno patenti scadute e usufruiscono già della proroga della Motorizzazione o patenti in scadenza nei prossimi 15 giorni. Verranno a breve fornite indicazioni per recuperare gli appuntamenti annullati e permettere nel contempo la richiesta di proroga alla Motorizzazione.

L’attività delle Commissioni invalidi verrà rallentata distanziando opportunamente gli appuntamenti a visita.

L’apertura al pubblico delle Segreterie invalidi e patenti è sospesa: continueranno ad essere attivi i contatti telefonici che saranno opportunamente potenziati con modalità che saranno rese note a breve.

Inoltre da martedì 10 marzo, l’accesso a tutti Punti Prelievo aziendali per eseguire prelievo ematico ordinario, avverrà esclusivamente dietro prenotazione. Non sarà pertanto più possibile l’accesso diretto, se non per richieste di prelievo urgente e per eseguire il dosaggio del tempo di Quick per pazienti in Terapia anticoagulante orale.

Nulla cambia per i prelievi speciali (ad esempio curve glucidiche in gravidanza), già a prenotazione obbligatoria.

La prenotazione può avvenire secondo i consueti canali, privilegiando se possibile: CUPTEL 800 00 22 55 e CUPWEB.

Si ricorda infine che, sempre in via precauzionale e preventiva, nell’ottica di limitare i contatti al fine del massimo contenimento e dell’alleggerimento degli accessi agli ospedali, la Direzione Aziendale ha deciso di attivare una sospensione dell’attività chirurgica non urgente e procrastinabile, così come di alcune attività ambulatoriali a loro volta non urgenti, in particolare alcune determinate tipologie di prestazioni (ad esempio odontoiatriche, di otorino, broncoscopiche…).

Con lo stesso fine si è deciso inoltre un rallentamento delle attività di screening oncologico per un periodo di due settimane.

Tali misure sono già operative e l’Azienda si sta facendo parte diligente di avvertire tutti gli utenti che saranno poi ricontattati per la ricalendarizzazione della prestazione.

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